Affitti brevi: le regole nel 2025
Il quadro normativo per gli affitti brevi nel 2025
Un contratto di locazione breve si definisce come un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A questi contratti si equiparano:
• I contratti di sublocazione;
• I contratti di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
• I contratti di sublocazione;
• I contratti di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
I dati relativi alle locazioni brevi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del contratto. Questo adempimento riguarda:
• Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
• Gestori di portali telematici che mettono in contatto locatori e locatari.
• Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
• Gestori di portali telematici che mettono in contatto locatori e locatari.
Le normative regionali sugli affitti brevi
In assenza di una legge quadro nazionale, molte Regioni hanno emanato regolamenti specifici che riconoscono gli affitti brevi come strutture turistiche, con catalogazioni e requisiti che variano a seconda della Regione e della natura imprenditoriale dell’attività. Di seguito, alcune delle principali leggi e disposizioni applicabili in Lombardia, una delle regioni più attive in questo ambito:
• Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27: Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.
• Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275: Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze.
• Regolamento Regionale 7/2016: Definizione dei servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie per case vacanze, B&B e altre strutture ricettive.
• L.R. 25 gennaio 2018 n. 7: Introduzione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per case e appartamenti per vacanze.
• D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056: Approvazione degli schemi di comunicazione per locazioni turistiche.
• Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275: Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze.
• Regolamento Regionale 7/2016: Definizione dei servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie per case vacanze, B&B e altre strutture ricettive.
• L.R. 25 gennaio 2018 n. 7: Introduzione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per case e appartamenti per vacanze.
• D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056: Approvazione degli schemi di comunicazione per locazioni turistiche.
Obblighi da rispettare
Chi esercita l’attività di locazione breve deve rispettare i seguenti obblighi:
• Identificazione degli ospiti: L’alloggio deve essere concesso solo a persone munite di documento di riconoscimento. Non è prevista una permanenza minima, mentre il limite massimo è di 30 giorni (Regolamento Regionale 7/2016).
• Comunicazione alle autorità: Le generalità degli ospiti devono essere comunicate all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall’arrivo, ai sensi dell’articolo 19 bis del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113.
• Identificazione degli ospiti: L’alloggio deve essere concesso solo a persone munite di documento di riconoscimento. Non è prevista una permanenza minima, mentre il limite massimo è di 30 giorni (Regolamento Regionale 7/2016).
• Comunicazione alle autorità: Le generalità degli ospiti devono essere comunicate all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall’arrivo, ai sensi dell’articolo 19 bis del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113.
Non sono previsti obblighi di:
• Stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile;
• Comunicazione dei prezzi;
• Somministrazione di alimenti e bevande;
• Periodo di chiusura obbligatorio.
• Comunicazione dei prezzi;
• Somministrazione di alimenti e bevande;
• Periodo di chiusura obbligatorio.
Tipologie di affitti brevi
1. Affitto breve turistico: Contratti con una permanenza non superiore a 30 giorni, per i quali nonè richiesta la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
2. Affitto transitorio: Contratti con una durata superiore a 30 giorni e fino a un massimo di 18 mesi.
2. Affitto transitorio: Contratti con una durata superiore a 30 giorni e fino a un massimo di 18 mesi.
Per gli affitti brevi turistici, si applica la cedolare secca con un’aliquota unica fissata al 21%, come stabilito dal D.L. 50/2017.
Conclusione
Gli affitti brevi rappresentano un’opportunità redditizia, ma richiedono il rispetto di precise regole e adempimenti. Per una gestione efficace e conforme, affidarsi a professionisti del settore è fondamentale. Contattaci per una consulenza e scopri come massimizzare il potenziale del tuo immobile.