Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.
Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 .
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze – revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.
Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7.
“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7.
“Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018.
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.
D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056.
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione.
D.d.u.o. 6 dicembre 2019 n. 17869.
Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case ed appartamenti per vacanze – integrazione d.d.u.o. n. 13056 del 17 settembre 2019
Obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività:
– dare alloggio a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;
– comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Non sono previsti:
– l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
– l’obbligo di comunicare i prezzi;
– la somministrazione di alimenti, bevande e prima colazione;
– un periodo di chiusura obbligatorio.
A differenza delle normali locazioni, per gli affitti brevi non è necessario sottoscrivere un contratto di locazione con l’inquilino, ma possono essere anche contratti di altra natura.
Esistono due diverse tipologie di contratto di affitto breve:
• affitto breve turistico: quando la permanenza non supera i 30 giorni;
• affitto transitorio: quando si prende in affitto la casa per più di 30 giorni, ma entro i 18 mesi.
Per il primo non è necessario provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Il D.L. 50/2017 impone che si applichi una cedolare secca agli affitti brevi turistici fino a trenta giorni, con un’aliquota unica fissata al 21%.